Simbolo grafico della marcatura CE di un gruppo elettrogeno
È inoltre vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura purché questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE".
Questi adempimenti non sollevano assolutamente il fabbricante dalle responsabilità previste nella Direttiva Macchine nella clausola di salvaguardia (sanzioni commerciali di ritiro dal mercato dell'Unione Europea) e nel Decreto Legge n° 626 del 19 settembre 1994, all'art. 6, comma 2.
Inoltre la responsabilità viene estesa a tutta la catena commerciale, comprendendo il rivenditore, l'installatore e l'utilizzatore.
Se il gruppo elettrogeno non é conforme, anche il rivenditore é coinvolto nella propria responsabilità in quanto sempre nel Decreto Legge n. 626 del 19 settembre 1994, all'art. 6, comma 2 recita: "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria é tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge."
Il comma 3 dello stesso articolo della legge sopra riportata specifica che anche gli installatori e montatori di impianti devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Infine l'utilizzatore ha l'obbligo di eseguire una valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 626 del 19 settembre 1994; solo dopo avere verificato che la macchina é sicura può darla a disposizione dei propri lavoratori, in caso contrario sarà sanzionato dall'art. 6, comma 1, in quanto ha dato a disposizione dei propri lavoratori macchine non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Una altra forma di conformità, spesso confusa con la conformità europea CE, é stabilita dalla legislazione italiana attraverso la legge n. 46 del 5 marzo 1990 e il D.P.R. 447/91: la dichiarazione di conformità dell'impianto alla
regola dell'arte. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzate nel rispetto della regola dell'arte.
A questo proposito si possono avere prospettare due casi:
— l'installatore é anche il costruttore del gruppo elettrogeno;
— l'installatore é una figura giuridica diversa dal fabbricante del gruppo elettrogeno.
Qualora il fabbricante del gruppo elettrogeno si occupi anche dell'installazione é tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte secondo il modello ministeriale come da D.M.20/02/1992.
Nel secondo caso la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte deve essere rilasciata dall'installatore il quale deve essere in possesso delle certificazioni che attestino la rispondenza di tutte le apparecchiature costituenti il gruppo elettrogeno alla norma tecnica. In particolar modo l'installatore deve accertarsi che i quadri elettrici che si troverà ad installare nell'impianto siano accompagnati dalla attestazione di rispondenza alle norme vigenti, con particolare riferimento alla norma generale sui quadri elettrici EN 604391 la quale prevede l'adozione di apposite targhe, scritte in maniera indelebile e leggibile ad apparecchiatura installata, contenenti almeno le seguenti informazioni:
nome o marchio di fabbrica del costruttore;
l'indicazione del tipo o il numero di identificazione o un altro mezzo di identificazione che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili.
Si ricorda che tali informazioni devono essere completate, almeno sulla documentazione tecnica, con quanto altro previsto dalla suddetta norma. Naturalmente l'utilizzo dei documenti normativi é di tipo volontario, tuttavia la loro adozione garantisce automaticamente (dal punto di vista del diritto) il riconoscimento di aver operato secondo la regola dell'arte. Pertanto in un eventuale fase giudiziaria non é necessario dimostrare di aver operato secondo la regola dell'arte, ma più semplicemente, di aver ottemperato alle norme tecniche.
Ancora una volta il ricorso alla norma tecnica si rivela essere una via privilegiata per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza, di salvaguardia della salute delle persone e di tutela ambientale.
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Indice generale
Capitolo 1 GRANDEZZE NOMINALI DI UN GRUPPO ELETTROGENO
Oltre ai dati commerciali di base della macchina e del fabbricante, per essere conforme alla normativa internazionale ISO 8528 ogni gruppo elettrogeno deve essere dotato di una targa in cui sono riportate le grandezze elettriche, meccaniche ed i parametri ambientali di riferimento
- Dati identificativi del gruppo elettrogeno e dei suoi componenti
- Valori delle grandezze elettriche nominali del gruppo elettrogeno
- Valori delle grandezze meccaniche
- Parametri ambientali di riferimento
Capitolo 2 TIPOLOGIE DEI QUADRI DI COMANDO
DI UN GRUPPO ELETTROGENO
Il quadro di comando rappresenta il fulcro del gruppo elettrogeno in quanto é il cuore delle apparecchiature di comando e degli strumenti di monitoraggio dello stato di esercizio della macchina
- Struttura del quadro elettrico
- Dotazione del quadro elettrico
- Tipi di quadri di comando per gruppi elettrogeni
Capitolo 3 COMPONENTI, ACCESSORI ED APPARATI
AUSILIARI DEL GRUPPO ELETTROGENO
Gli apparati principali di un gruppo elettrogeno sono: apparato motore, apparato generatore e quadri di comando, controllo e di potenza.
Per poter funzionare, un gruppo elettrogeno necessita di ulteriori componenti:
- Componenti comuni di un gruppo elettrogeno
- Componenti dell'apparato motore
- Componenti dell'apparato generatore
Capitolo 4 SCELTA DI UN GRUPPO ELETTROGENO
- Vincoli di installazione
- Gruppi elettrogeni suddivisi per fasce di potenza e tipologia
di combustibile
Capitolo 5 REGOLE GENERALI PER INSTALLAZIONE DI UNGRUPPO ELETTROGENO
- Riferimenti legislativi
- Caratteristiche dei locali
Capitolo 6 EMISSIONI ACUSTICHE
- Prescrizioni legislative
- Documentazione da presentare ai fini dell'inquinamento acustico
Capitolo 7 EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Legislazione riguardante le emissioni inquinanti
- Autorizzazioni per l'emissione in atmosfera
Capitolo 8 LA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
- Emissione e immunità
- Emissioni elettromagnetiche dei gruppi elettrogeni
- Disturbi delle reti elettriche
Capitolo 9 LA FONDAZIONE
- Cuniculi per la posa dei cavi e tubazioni
Capitolo 10 PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO
- Installazione gruppo elettrogeno all'aperto
- Installazione di un gruppo elettrogeno in un locale
- Ventilazione del locale
- Gas di Scarico
- Accorgimenti per l'installazione di un gruppo elettrogeno raffreddato ad aria
- Accorgimenti per l'installazione di un gruppo elettrogeno raffeddato ad aqua
- Installazione di un gruppo elettrogeno insonorizzato in un locale
Capitolo 11 - IMPIANTO PER IL COMBUSTIBILE
- Gruppi elettrogeni alimentati a combustibile liquido
- Serbatoio incorporato
- Serbatoio di servizio
- Serbatoio di deposito
- Gruppi elettrogeni alimentati a gas
- GPL
- Gas Metano
Capitolo 12 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E MARCATURA CE
- Gruppi elettrogeni aspetti legislativi
- Gruppi elettrogeni Simbolo grafico della marcatura CE
Capitolo 13 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DEI GRUPPI ELETTROGENI
- Gruppi elettrogeni non soggetti a autorizzazione
- Gruppi elettrogeni soggetti a autori zzazione
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